|
Scarica l'ultimo statuto della SICVE. Clicca qui
STATUTO SICVE AGGIORNATO AL 21 SETTEMBRE 2009
ARTICOLO 1
Si è costituita in Roma un'Associazione Civile denominata "Società di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (S.I.C.V.E.) la cui sede corrisponde a quella del Presidente in carica .
ARTICOLO 2
La "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (S.I.C.V.E.) ha durata indeterminata. ARTICOLO 3
Scopo della S.I.C.V.E. è quello di favorire e promuovere gli studi e le ricerche nel campo della Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, di facilitarne lo sviluppo e le conoscenze, di coordinare i mezzi atti a potenziare l'applicazione ed il processo di ogni più moderno metodo di studio e cura delle materie vascolari, arteriose, venose e linfatiche, di facilitare lo scambio d'idee tra cultori di questa disciplina della chirurgia, coordinando il lavoro e tutelandone il prestigio e gli interessi professionali. ARTICOLO 4
Per conseguire i suoi scopi la Società si riunisce in Congresso annuale, riconosce quale Organo Ufficiale la rivista "Giornale Italiano di Chirurgia Vascolare" edito dalla Minerva Medica, su cui pubblica il risultato dei suoi studi e tutte le notizie inerenti la SICVE, sia per l'aspetto Universitario che Ospedaliero.
Viene considerata la rivista "Archivio di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare" organo ufficiale della Federazione delle tre specialità , cardiaca, toracica, vascolare.
ARTICOLO 5
L'Associazione si propone anche di stabilire i rapporti con le Società Nazionali e Straniere aventi comuni interessi scientifici, allo scopo di valorizzare scambi culturali, attraverso l'organizzazione di congressi internazionali, scambi di soci e la promozione di studi a carattere internazionale e/o interdisciplinare. ARTICOLO 6
La S.I.C.V.E. rappresenta l'emanazione della Società Italiana Nazionale di Chirurgia Vascolare, confluita successivamente nella Società di Chirurgia Cardiovascolare prima e Società di Chirurgia Cardiaca e Vascolare dopo.
Possono essere Soci fondatori della "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (S.I.C.V.E.) i Chirurghi Vascolari, Universitari ed Ospedalieri istituzionalmente riconosciuti.
ARTICOLO 7
L'Associazione è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea.
ARTICOLO 8
Possono fare parte della Società in qualità di Soci Ordinari, i cittadini Italiani, laureati in Medicina e Chirurgia, da non meno di cinque anni, che dimostrino attraverso idoneo Curriculum di occuparsi da un punto di vista scientifico-assistenziale di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare. Possono far parte della società gli iscritti alle scuole di specializzazione in qualità di soci juniores. E’ istituita la figura del Socio Sponsor, rappresentato da legali rappresentanti di Istituzioni Pubbliche e/o Private, che attraverso mezzi finanziari, tecnologici o di informazione contribuiscono allo sviluppo della SICVE. L’iscrizione è annuale dev’essere confermata dal C.D. Il socio sponsor e i soci junior possono partecipare all’assemblea della Società senza diritto di voto.
ARTICOLO 9
Le domande di coloro che aspirano ad essere ammessi alla Società in qualità di Socio devono essere indirizzate alla Presidenza, accompagnate da Curriculum Vitae e presentate da due Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione dei Soci.
ARTICOLO 10
La nomina di Socio Onorario, da attribuirsi a Studiosi Italiani o Stranieri che abbiano particolarmente contribuito al progresso della disciplina, viene proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale dei Soci, mediante votazione, con la maggioranza dei presenti. ARTICOLO 11
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta di almeno dieci soci, può proporre al Consiglio Direttivo la revoca di un socio che assuma posizioni incompatibili con le finalità e gli interessi della Società : il Socio ha il diritto di giustificarsi di fronte al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12
I Soci sono tenuti al pagamento di un contributo annuo il cui ammontare viene definito da apposito regolamento. L’ammontare del contributo viene deliberato dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota per tre anni fa sì che il Socio decada e venga cancellato dall'albo dei soci. La cancellazione definitiva spetta tuttavia al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote d'iscrizione dei soci, dalle quote annuali, dalle donazioni e dalle elargizioni e sovvenzioni che possono pervenire all'Associazione. Le rendite sono erogate per le spese d'amministrazione, per le spese di adunanza, per le pubblicazioni inerenti l'attività della Società , per l'istituzione di premi e quant’altro definito da apposito regolamento. Il controllo della gestione economica del patrimonio viene effettuata da un Dottore Commercialista che funge da Tesoriere con l'ausilio del Segretario, sotto la responsabilità del Presidente in carica.
ARTICOLO 14
I Soci si riuniscono in occasione del Congresso Nazionale ed ogni due anni eleggono, mediante votazione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo i Soci Ordinari.
I Soci possono riunirsi per deliberazione del Consiglio Direttivo e su richiesta della maggioranza dei Soci, in assemblea straordinaria in qualsiasi momento previa comunicazione fattane dal Presidente mediante lettera raccomandata o e-mail o telefax almeno 30 gg. prima della convocazione dell'assemblea stessa.
L’assemblea dei soci viene convocata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione è richiesta la maggioranza del 50%+1 dei soci per deliberare. In seconda convocazione per deliberare è richiesta la maggioranza dei presenti. All’assemblea possono partecipare solo i soci in regola con le quote associative e, senza diritto di voto, i soci juniores e i soci sponsor.
Ad ogni Congresso viene tenuta una seduta amministrativa nella quale il Consiglio Direttivo rende note le proprie deliberazioni ed attività , sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo, comunica la nomina dei nuovi Soci Ordinari ed Onorari.
ARTICOLO 15
Tal articolo entra in vigore il 1° gennaio 2009. L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo costituito da undici membri e comprende un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e otto Consiglieri.
Degli undici membri, sei dovranno essere scelti tra gli ospedalieri e cinque tra gli universitari per il primo biennio; per il successivo biennio la proporzione dovrà essere invertita e così successivamente di biennio in biennio. Il Presidente va in quota alla componente maggioritaria nel biennio.
La candidatura alla presidenza viene proposta dai rispettivi Collegi che proporranno all'elettorato il nominativo di uno o più candidati da votare alla carica di Presidente della Società . Nel caso in cui un Collegio proponga un solo nominativo, un altro o più soci potranno concorrere alla carica di Presidente purché la loro candidatura sia appoggiata da altri settanta soci firmatari (ogni socio può sostenere con la propria firma una sola candidatura). Il presidente viene eletto dai soci in regola con le quote associative con voto segreto e con scheda riservata.
Le liste dei candidati al Consiglio Direttivo vengono proposte al Consiglio Direttivo in carica dai Collegi delle due componenti, universitaria ed ospedaliera, la cui lista deve comprendere un numero di cinque candidati. I Collegi provvedono a specificare le rispettive proporzioni delle varie figure accademiche e/o professionali.
Tutte le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di trenta giorni prima delle votazioni. Sono ammesse candidature al di fuori delle liste, purché ciascuna sia sostenuta dalle firme di quaranta soci (ogni socio può sostenere con la propria firma una sola candidatura). Possono essere eletti solo i soggetti che hanno depositato la propria candidatura. Non più di un consigliere per componente potrà essere rieletto per il mandato successivo, escluso il candidato Presidente.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo il nominativo del Vice Presidente e del Segretario, che vengono approvati dal Consiglio stesso a maggioranza.
Quando la Presidenza è attribuita ad un chirurgo vascolare universitario, la Vicepresidenza è attribuita ad un chirurgo vascolare ospedaliero e viceversa.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti. In casi di particolare rilevanza che saranno definiti in un successivo regolamento e su richiesta di almeno cinque consiglieri, è necessaria la maggioranza di 2/3 dei presenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio.
Qualora il Presidente receda dall’incarico anticipatamente, il Consiglio Direttivo nomina Presidente il Consigliere della componente maggioritaria che abbia ricevuto piu’ voti dall’Assemblea elettorale; questi completera’ il biennio di attivita’ in corso. Il Consigliere eletto Presidente verra’ sostituito dal primo dei non eletti della propria componente o in assenza di questi, il C.D. provvedera’ alla cooptazione di un membro su indicazione del Collegio di appartenenza del recedente.
Qualora un consigliere eletto receda dal mandato durante il biennio di attività , verrà sostituito dal primo dei non eletti della propria componente o, in assenza di questi il C.D. provvederà alla cooptazione di un membro su indicazione del collegio di appartenenza del recedente.
E’ istituito il Collegio dei Probiviri, che in numero di tre vengono nominati dal C.D. su proposta del Presidente e scelti tra membri della società non facenti parte del C.D.
ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo si rende garante delle attività della Società , ne cura l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria ed adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello statuto per attuare gli scopi della Società promuovendone l'incremento con tutti i mezzi che sono in suo potere.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi periodicamente ed in occasione del Congresso dell'Associazione. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno 2/3 dei suoi membri.
ARTICOLO 18
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei membri. Il Segretario è tenuto a redigere verbale delle riunioni. I verbali sono firmati dal Segretario e dal Presidente.
ARTICOLO 19
Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, convoca e dirige le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne fa eseguire le deliberazioni, ordina la riscossione dei pagamenti, firma gli atti ufficiali.
ARTICOLO 20
Il Tesoriere con il Segretario e sotto la responsabilità del Presidente tiene cura del buon andamento finanziario dell'Associazione, mantiene la cassa sociale, compila il bilancio consuntivo e quello preventivo e li sottopone all'approvazione. In particolare, l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni. dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea.
ARTICOLO 21
Tutte le funzioni della Società sono a titolo gratuito.
ARTICOLO 22
Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo formulata almeno un mese prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea stessa e comunicata a tutti i Soci a mezzo raccomandata o e-mail o telefax. Le proposte saranno discusse ed approvate a maggioranza, costituita dai 2/3 dei soci presenti all’Assemblea ed aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.
ARTICOLO 23
In caso di scioglimento dell'Associazione l'attivo viene assegnato secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Ordinari.
ARTICOLO 24 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.
ARTICOLO 25
È previsto dallo Statuto un Regolamento che stabilisce le norme comportamentali ed attuative della Società e dei suoi componenti.
Modifiche a tale Regolamento possono essere assunte dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei 4/5 dei componenti e possono essere proposte al Consiglio Direttivo da almeno dieci soci.
STATUTO 2005
STATUTO 2003.1
STATUTO 2003
|