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Scudo penale sanitario per Covid-19 ? Post di Gaetano Lanza.

L’interrogativo é d’obbligo in quanto per ora resta solo una ipotesi, anche se molto solida, su cui si sta lavorando al Ministero della Salute. L’ipotesi é di uno “scudo penale”  per “proteggere” ed evitare che tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta alla Covid-19, e probabilmente anche la dirigenza delle strutture sanitarie e degli assessorati regionali, possano finire nelle aule di tribunale per azioni o omissioni tenute nell’esercizio della loro professione nel periodo Covid, ossia dal 31 gennaio al 31 luglio prossimo (o data successiva).

Nel Documento in esame si parla infatti di “Condotte tenute o eventi verificatisi durante lo stato di emergenza e in conseguenza (o in ragione, o in funzione) dell’emergenza o da essa comunque generati, nell’esercizio di professioni sanitarie o socio-sanitarie presso strutture, pubbliche o private (o anche nello svolgimento delle attività degli organi di vertice o datoriali delle stesse, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali presso le predette strutture o presso il competente assessorato regionale). Si lascia però ancora aperta una finestra per dirigenti amministrativi, direttori generali, direttori territoriali e regionali, organi di vertice di strutture sia pubbliche che private.

Gli ambiti sarebbero in pratica tutti: prevenzione, diagnosi, cura, terapia e, in generale, assistenza; amministrazione, direzione e gestione nell’ambito di strutture sanitarie o socio-sanitarie, anche con riguardo agli adempimenti degli obblighi previsti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In pratica si prospettano tre soluzioni.

Nella prima soluzione (la piú garantista) é previsto che non costituiscano reato le azioni o omissioni tenute nell’esercizio delle professioni sanitarie o funzioni dirigenziali durante l’emergenza e in conseguenza di essa.

Nella seconda é previsto che si possano escludere tutti i fatti colposi e resterebbe perseguibile solo il dolo (oltre alla responsabilità civile).  Si prevede la possibilità di indennizzo da parte dello Stato con apposito fondo, previsto questo anche nella prima soluzione. Vengono sollevate alcune criticità costituzionali come, ad esempio, un’impossibilità di intervento per delitti colposi a tutela della vita e della salute come omicidio o lesioni (anche gravi o gravissime) colpose, epidemia colposa e così via. Lo scudo non riguarderebbe quindi “delitti dolosi che pure potrebbero risentire dell’emergenza come omissioni/ritardo/rifiuto d’atti d’ufficio o interruzione di pubblico servizio”.

Nella terza si punirebbe solo la colpa grave quindi la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia. Anche per questa soluzione la responsabilità civile resterebbe inalterata con previsione della possibilità di indennizzo da parte dello Stato con fondo previsto e messo a disposizione.

Restano comunque da definire gli indici di valutazione di gravità della colpa che dovranno tener conto di diversi aspetti e circostanze quali ad esempio criteri di urgenza o differibilitá dell’intervento, di logistica, di questioni organizzative, strutturali, ambientali, di mezzi a disposizione e cosí via.

Nel Documento si individua la possibilità di poter procedere in due modi:
a) indicare, sia pure a titolo esemplificativo i casi in cui la colpa grave è comunque esclusa per legge;
b) rimettere al giudice la valutazione complessiva della gravità della colpa sulla base della valutazione dei suddetti indici di valutazione.

Cercheremo di tenerci aggiornati data la rilevanza dell’argomento e le possibili implicazioni per noi come operatori sanitari e per tutti gli amministratori e i dirigenti di strutture e di assessorato (punto quest’ultimo sotto la lente di ingrandimento specie in questi giorni).

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